Art. 1
1 / 1In vigore dal 18 feb 1909
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 12, 83 e 84 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica;
Veduti gli atti della pubblicazione della domanda di espropriazione;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È dichiarata di pubblica utilità l'espropriazione, a favore dello Stato, dei fabbricati di Giulia e di Domenico Giusti, fu Francesco, e di Santovetti Filippo, di Nicola, situati nel territorio di Grottaferrata, allo scopo di liberare gli avanzi del Castello Roveriano dalle costruzioni che lo deturpano.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 dicembre 1908.
VITTORIO EMANUELE.
Rava.
Visto, Il guardasigilli: Orlando.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-12-17;555#art-1