Art. 1

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In vigore dal 31 dic 1908
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge 12 giugno 1902, n. 185, per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichità ed arte; Vista la legge 27 giugno 1907, che istituisce la Soprintendenza agli scavi e ai musei archeologici; Vista la convenzione 18 maggio 1903, approvata con R. decreto 28 maggio 1903, n. 2991, per effetto della quale la città di Milano riceveva in deposito nei civici musei anche oggetti di proprietà governativa; Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Milano in data 31 gennaio 1908, colla quale veniva autorizzata la stipulazione di una nuova convezione col R. Governo circa il deposito nel Museo del Castello Sforzesco di tutta la suppellettile archeologica che perverrà allo Stato per nuovi scavi nella regione lombarda; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: È approvata l'unita convenzione stipulata in data del 5 giugno 1908 tra il prof. Giovanni Patroni, R. soprintendente per i Musei e Scavi della Lombardia in rappresentanza del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, e il senatore Ettore Ponti, sindaco di Milano, in rappresentanza del Comune predetto, par la cessione in deposito nel civico Museo del Castello Sforzesco degli oggetti di scavo di proprietà governativa provenienti dalla regione lombarda. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 16 novembre 1908. VITTORIO EMANUELE. Rava. Visto, Il guardasigilli: Orlando.
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