Art. 14
StatutoCapo III

Art. 14

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In vigore dal 1 gen 1909
Le maestre interne e le istitutrici alla dipendenza della direttrice attendono alla istruzione e alla educazione delle alunne. Esse sono nominate per concorso fatto dalla Commissione amministrativa e la loro nomina deve essere approvata dal Consiglio provinciale scolastico e dal Ministero. Il personale insegnante attualmente incaricato che si trovi nell'Istituto all'epoca dell'approvazione dello statuto, potrà venire nominato titolare su proposta della Commissione amministrativa, approvata dal Consiglio provinciale scolastico e dal Ministero.
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