Art. 10
StatutoCapo II

Art. 10

12 / 31
In vigore dal 1 gen 1909
Qualora la Commissione amministrativa lo reputi opportuno avrà facoltà di aprire scuole esterne a pagamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-12;499#art-s-10