Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 30 gen 1909
A coloro che, avendo frequentato regolarmente il corso della scuola hanno superato l'esame finale, sarà rilasciato un diploma di licenza comprovante gli studi fatti e il profitto conseguito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-10-26;530#art-7