Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 30 gen 1909
Possono essere ammessi alla scuola coloro che hanno compiuto l'undicesimo anno di età ed hanno adempiuto all'obbligo dell'istruzione elementare. Non sono ammessi uditori o praticanti a nessuno dei corsi. Per passare da una classe all'altra è obbligatorio l'esame di promozione. È permesso il passaggio alla scuola di allievi regolarmente iscritti ad altra scuola egual grado e natura dipendente dal Ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-10-26;530#art-6