Art. 21

Art. 21

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In vigore dal 30 gen 1909
Il servizio di cassa della scuola sarà fatto da un solido Istituto di credito locale all'uopo designato dalla Giunta di vigilanza. A questo Istituto saranno direttamente versati dagli enti i contributi annui o gli assegni eventuali a favore della scuola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-10-26;530#art-21