Art. 2
2 / 26In vigore dal 30 gen 1909
Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono:
a) mediante contributi fissi:
il Ministero di agricoltura, industria e commercio con L. 3500;
la provincia di Macerata con L. 1116.66;
il comune di Macerata con L. 1500;
la Camera di commercio con L. 350;
la Congregazione di carità di Macerata con L. 300;
b) mediante contributi eventuali della Cassa di risparmio e della Società delle scuole serali di Macerata.
I contributi stessi continueranno ad essere pagati proporzionalmente dai singoli enti in caso di scioglimento della scuola nella misura che sarà necessaria per adempiere agli obblighi derivanti dall' ed agli impegni regolarmente assunti dalla scuola disciolta e fino a tanto che tali obblighi ed impegni non siano stati soddisfatti.
Il comune di Macerata fornisce gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola e provvede nello stesso modo alla loro manutenzione, all'illuminazione, al riscaldamento e alla fornitura dell'acqua.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-10-26;530#art-2