Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 28 ott 1908
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduta la legge 16 luglio 1904, n. 397 e 13 giugno 1907, n. 342; Veduto il regolamento approvato con il R. decreto 15 settembre 1907, n. 652; Veduta la convenzione stipulata fra il comune di Bologna e il Ministero della pubblica istruzione per la conversione in governative di quelle scuole tecniche pareggiate in base alla domanda all'uopo presentata il 16 marzo 1906; Veduto che le dette scuole tecniche godettero nell'ultimo triennio di sussidi facoltativi sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione per un ammontare medio annuo di L. 11,700; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: . Le scuole tecniche maschili «Ulisse Aldrovandi, Eustachio Manfredi, Francesco Maria Zanotti» e la scuola tecnica femminile «Properzia De Rossi» di Bologna sono convertite in Regie per tutti gli effetti di legge dal 1° ottobre 1908.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-09-22;393#art-1