Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 28 ott 1908
Con altri Nostri decreti sarà provveduto alle variazioni da portarsi alle tabelle organiche delle cattedre nelle RR. scuole medie e degli insegnanti di ginnastica per l'attuazione del presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Racconigi, addì 17 settembre 1908. VITTORIO EMANUELE. Rava. Visto, Il guardasigilli: Orlando.
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