Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 28 ott 1908
Per tutte le spese concernenti il personale direttivo ed insegnante della detta scuola il comune di Cotrone verserà annualmente all'erario un contributo di L. 11,784.40 garantendo un introito di L. 2000 per tasse scolastiche e provvedendo direttamente a quanto altro gli incombe per legge e a termini della convenzione 18 novembre 1907, per il mantenimento di detta scuola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-09-17;391#art-2