Art. 3
3 / 3In vigore dal 28 ott 1908
Con altri Nostri decreti sarà provveduto alle variazioni da portarsi, per l'attuazione del presente, agli stanziamenti del bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione ed alle tabelle organiche delle cattedre nelle RR. scuole medie e degl'insegnanti di ginnastica.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Racconigi, addì 17 settembre 1908.
VITTORIO EMANUELE.
Rava.
Visto, Il guardasigilli: Orlando.
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