Art. 1

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In vigore dal 5 dic 1908
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduto che il benemerito dott. Ludwig Mond, socio straniero della R. Accademia dei Lincei, ha destinato un titolo di rendita italiana di L. 6310.50 (3.50% netto) per l'istituzione presso l'Accademia stessa di un premio biennale internazionale di L. 10,000 per gli studi di chimica e di fisico-chimica da intitolarsi al nome di Stanislao Cannizzaro; Veduta la deliberazione 27 maggio 1908 colla quale la R. Accademia dei Lincei si dichiarò disposta ad accettare l'incarico di attuare l'intendimento del benemerito fondatore; Veduta l'istanza della detta Accademia per l'erezione in ente morale del premio in parola e per l'approvazione del relativo statuto; Sentito il Consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato par la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: La fondazione «Premio Stanislao Cannizzaro» ad incoraggiamento degli studi della chimica e della fisico-chimica è eretta in ente morale e ne è approvato il relativo statuto firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Racconigi, addì 14 settembre 1908. VITTORIO EMANUELE. Rava. Visto, Il guardasigilli: Orlando.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-09-14;450#art-1