Art. 3
3 / 4In vigore dal 18 ott 1908
Il fondo stanziato al cap. 133 del bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1908-909, per sussidi a Provincie, a Comuni e ad altri corpi morali pel mantenimento di scuole tecniche, sarà diminuito di L. 1500 con effetto dal 1° ottobre 1908, in dipendenza dell'eguale somma portata a diminuzione del contributo a carico del comune di Fermo pel mantenimento di detta scuola.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-09-14;371#art-3