Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 18 ott 1908
Il fondo stanziato al cap. 133 del bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1908-909, per sussidi a Provincie, a Comuni e ad altri corpi morali pel mantenimento di scuole tecniche, sarà diminuito di L. 1500 con effetto dal 1° ottobre 1908, in dipendenza dell'eguale somma portata a diminuzione del contributo a carico del comune di Fermo pel mantenimento di detta scuola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-09-14;371#art-3