Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 18 ott 1908
Per le spese del personale adibito alla direzione ed all'insegnamento di detta scuola il comune di Fermo verserà all'erario dello Stato l'annuo contributo di L. 8229.40, garantendo un introito di L. 5555 per tasse scolastiche e provvedendo a quanto altro gli incombe per legge a termini della Convenzione 10 settembre 1908.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-09-14;371#art-2