Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 31 ott 1908
Sulla proposta del ministro della guerra: N. CCCXCVII (Dato a Spezia, addì 7 settembre 1908), col quale si radiano dal novero delle fortificazioni dello Stato talune opere della piazza di Genova.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-09-07;397#art-1