Art. 1
1 / 1In vigore dal 31 ott 1908
Sulla proposta del ministro della guerra:
N. CCCXCVII (Dato a Spezia, addì 7 settembre 1908), col quale si radiano dal novero delle fortificazioni dello Stato talune opere della piazza di Genova.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-09-07;397#art-1