Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 30 set 1908
Il fondo stanziato nel bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1908-909 per sussidiare provincie, comuni ed altri enti morali che mantengono scuole tecniche, sarà diminuito di L. 2000 in corrispondenza dell'egual somma detratta dal contributo a carico del comune di Gallarate per la regificazione della sua scuola tecnica pareggiata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-08-18;338#art-3