Art. 1

Art. 1

1 / 2
In vigore dal 11 ott 1908
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduto il testo unico delle leggi sulle norme per la istituzione e conversione in governativo di scuole medie, approvato con il R. decreto 25 luglio 1907, n. 645, e il regolamento per l'applicazione del medesimo approvato con il R. decreto 15 settembre 1907, n. 652; Veduta la convenzione stipulata addì 22 maggio 1908 fra il Ministero della pubblica istruzione e il comune di Lodi per la conversione in governativa di quella scuola normale femminile chiesta con istanza del 7 ottobre 1907; Veduto il fondo stanziato al capitolo 123 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1998-909; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: . La scuola normale femminile di Lodi è convertita in governativa dal 1° ottobre 1908. Da questa data il comune di Lodi avrà l'obbligo di corrispondere annualmente allo Stato un contributo di L. 29,219, garantendo sul proprio bilancio un annuo introito di L. 8300 per tasse scolastiche. Il detto Comune dovrà inoltre provvedere a tutto le spese relative ai locali, al materiale scolastico e scientifico ed al personale di basso servizio, nonché a quanto altro sia necessario per il buon andamento di detta suola.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-08-12;358#art-1