Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 11 ott 1908
Con altri Nostri decreti sarà provveduto alle modificazioni delle tabelle organiche delle cattedre nelle Regie scuole medie e degli insegnanti di ginnastica, inerenti all'attuazione del presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Racconigi, addì 2 agosto 1908. VITTORIO EMANUELE. Rava. Visto, Il guardasigilli: Orlando.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-08-02;357#art-3