Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 11 ott 1908
Da questa data il comune di Barletta verserà all'erario dello Stato un contributo di annue L. 16,244,50 garantendo un introito di L. 3321 per tasse scolastiche con l'obbligo di provvedere inoltre ai locali, al materiale scolastico e scientifico ed a quanto altro sia necessario per il buon andamento di detto Istituto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-08-02;357#art-2