Art. 2
2 / 3In vigore dal 24 set 1908
Per il mantenimento di detto ginnasio il comune di Sala Consilina pagherà all'erario dello Stato l'annuo contributo di L. 13,499.02, garantendo un introito di L. 5900 per tasse scolastiche, con l'obbligo di provvedere inoltre, ai locali, al materiale scolastico e scientifico ed a quanto altro sia necessario per il suo buon andamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-07-26;329#art-2