Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 14 ott 1908
Possono essere ammesse alla scuola le giovani che hanno soddisfatto all'obbligo dell'istruzione elementare. È permesso il passaggio alla scuola di allieve regolarmente inscritte ad altra scuola di egual grado e natura dipendenti dal Ministero. Per passare da una classe all'altra è obbligatorio l'esame di promozione.
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