Art. 1

Art. 1

1 / 12
In vigore dal 14 ott 1908
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge 30 giugno 1907, n. 414; Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Cesena in data 23 aprile e 15 giugno 1908, e della Congregazione di carità di Cesena in data 11 febbraio e 28 aprile 1908; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: . È istituita in Cesena, alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, una R. scuola professionale femminile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-07-19;362#art-1