Art. 3

Art. 3

3 / 3
In vigore dal 25 set 1908
Con altro Nostro decreto sarà provveduto alle modificazioni della tabella organica delle cattedre delle Regie scuole secondarie inerenti all'attuazione del presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Racconigi, addì 12 luglio 1908. VITTORIO EMANUELE. Rava. Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-07-12;330#art-3