Art. 2

Art. 2

2 / 3
In vigore dal 25 set 1908
Per il mantenimento di detto ginnasio il comune di Varallo pagherà annualmente all'Erario dello Stato il contributo di L. 15,549.02 garantendo un introito di L. 2500 per tasse scolastiche, con l'obbligo di provvedere ai locali, al materiale scolastico e scientifico ed a quanto altro occorra per il mantenimento dell'Istituto medesimo. Dal 1° ottobre 1908 cesserà inoltre il diritto del comune di Varallo a percepire il sussidio stanziato a favore delle sue scuole secondarie nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione in ragione di L. 1350 annue.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-07-12;330#art-2