Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 18 ago 1908
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visti gli atti dell'istruttoria sulla parificazione del porto di Peschiera, in provincia di Verona, ai ponti marittimi di 3ª classe della 2ª categoria; Ritenuto che da tale istruttoria compiuta, giusta gli articoli 3 della legge 2 aprile 1885, n. 3095 e 8 del relativo regolamento 26 settembre 1904, n. 713, è risultato che il porto suddetto ha i requisiti prescritti per l'accennata parificazione; Visto l'elenco degli enti interessati compilato dall'Ufficio del genio civile di Verona in data 22 maggio 1907; Viste le deliberazioni delle Provincie e dei Comuni compresi nell'elenco suddetto; Visti i pareri del Consiglio dell'industria e del commercio, del Consiglio superiore di marina, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato; Ritenuto che, in conformità dei pareri emessi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e dal Consiglio di Stato, sono da respingere le opposizioni presentate contro l'elenco di riparto 22 maggio 1907; Visto il testo unico della legge sui porti, spiaggie e fari 2 aprile 1885, n. 3095 ed il relativo regolamento 26 settembre 1904, n. 713; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo: Il porto di Peschiera è parificato ai porti marittimi della 2ª categoria 3ª classe; ed è approvato l'elenco 22 maggio 1907, vistato d'ordine Nostro, dal ministro proponente, degli enti interessati nelle spese per il porto anzidetto con le rispettive aliquote di contributo nell'elenco stesso indicate. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 giugno 1908. VITTORIO EMANUELE. P. Bertolini. Visto, Il guardasigilli: Orlando.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-06-28;448#art-1