Art. 4
4 / 12In vigore dal 29 lug 1908
Sono ammessi a frequentare la scuola i giovani che abbiano superato l'esame di compimento della terza classe elementare, se provenienti da frazioni di Comune o da Comune ove non siano stabilite le classi elementari superiori. Gli altri dovranno aver superato l'esame di maturità o quello di licenza elementare.
È permesso il passaggio alla scuola di allievi regolarmente inscritti ad altra scuola di egual grado e natura dipendente dal Ministero.
Per passare da una classe all'altra è obbligatorio l'esame di promozione. Agli alunni che avranno superato l'esame di licenza sarà rilasciato un certificato comprovante gli studi fatti e il profitto ottenuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-06-04;217#art-4