Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 29 lug 1908
Sono ammessi a frequentare la scuola i giovani che abbiano superato l'esame di compimento della terza classe elementare, se provenienti da frazioni di Comune o da Comune ove non siano stabilite le classi elementari superiori. Gli altri dovranno aver superato l'esame di maturità o quello di licenza elementare. È permesso il passaggio alla scuola di allievi regolarmente inscritti ad altra scuola di egual grado e natura dipendente dal Ministero. Per passare da una classe all'altra è obbligatorio l'esame di promozione. Agli alunni che avranno superato l'esame di licenza sarà rilasciato un certificato comprovante gli studi fatti e il profitto ottenuto.
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