Art. 1

Art. 1

1 / 12
In vigore dal 29 lug 1908
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge 30 giugno 1907, n. 414; Viste le deliberazioni della Deputazione provinciale di Pisa in data 15 aprile 1908, del Consiglio provinciale di Pisa in data 22 aprile 1908, del Consiglio comunale di Cascina in data 14 e 23 gennaio 1908 e della Camera di commercio ed arti di Pisa in data 29 aprile 1908; Considerato che la scuola d'arte applicata all'industria fondata dalla Società operaia di Cascina merita di essere riordinata secondo le norme della Legge suddetta; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: . È istituita in Cascina, alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, una R. scuola d'arte applicata all'industria per operai.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-06-04;217#art-1