Art. 1

Art. 1

1 / 12
In vigore dal 10 lug 1908
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D' ITALIA Vista la legge 15 luglio 1906, n. 383; Vista la legge 30 giugno 1907, n. 414; Visto le deliberazioni del Consiglio comunale di Isernia, in data 26 novembre e 20 dicembre 1906 e 6 maggio 1907, e quella del R. commissario straordinario presso il comune di Isernia, in data 26 marzo 1908; Vista la deliberazione del 30 marzo 1908 del Consiglio provinciale di Campobasso; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: . È istituita in Isernia alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio una R. scuola d'arte applicata alla industria. Essa ha lo scopo d'impartire agli operai le cognizioni teorico-pratiche necessarie all' esercizio delle arti e delle industrie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-28;216#art-1