Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 12 ago 1908
I licenziati del corso inferiore otterranno un diploma di artieri. Agli alunni che hanno compiuto il corso superiore viene rilasciato dalla scuola il diploma di maestro dell'arte a cui sono indirizzati gli studi della sezione da essi frequentata. Tale diploma attesta della capacità del giovane ad esercitare la professione artistica industriale, cui il diploma si riferisce, ed è titolo di ammissione ai concorsi per posti di capo di officine e di laboratori artistici nelle scuole professionali, purchè il giovane abbia fatto, dopo compiuto il corso, almeno un anno di pratica in una officina o in un laboratorio privato. Ai licenziati dal corso magistrale è rilasciato dal ministro un diploma magistrale che abilita agl'insegnamenti artistici ed è titolo di ammissione ai concorsi per posti di insegnante di materie artistiche nelle scuole professionali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-17;270#art-7