Art. 6
6 / 26In vigore dal 12 ago 1908
La scuola ha un corso inferiore della durata di tre anni, un corso superiore della durata pure di tre anni e un corso magistrale di un anno.
Al corso inferiore sono ammessi i giovani che abbiano conseguito il certificato di licenza elementare e quello di maturità e che abbiano compiuto gli undici anni di età.
Al corso superiore sono ammessi:
a) i licenziati dal corso inferiore della scuola;
b) i licenziati dal primo biennio dei RR. Istituti di Belle arti;
c) i licenziati dalle scuole inferiori d'arte applicata all'industria e di disegno industriale dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.
E con esame complementare:
a) i licenziati dalla scuola tecnica serale per gli operai di Palermo;
b) i licenziati dalle scuole inferiori di arti e mestieri e dalle scuole inferiori di commercio, dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio;
c) i licenziati dalle scuole tecniche;
d) i giovani forniti del certificato di promozione dalla 3ª alla 4ª classe ginnasiale;
e) i licenziati dalle scuole di disegno italiane all'estero;
f) i licenziati da scuole estere di disegno.
Possono essere ammessi al corso magistrale soltanto i licenziati del corso superiore.
È permesso il passaggio alla scuola di alunni regolarmente inscritti ad altra scuola di ugual grado e natura dipendente dal Ministero.
Non sono ammessi uditori nè praticanti a nessuno dei corsi.
Per passare da una classe all'altra è obbligatorio l'esame di promozione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-17;270#art-6