Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 12 ago 1908
La scuola ha un corso inferiore della durata di tre anni, un corso superiore della durata pure di tre anni e un corso magistrale di un anno. Al corso inferiore sono ammessi i giovani che abbiano conseguito il certificato di licenza elementare e quello di maturità e che abbiano compiuto gli undici anni di età. Al corso superiore sono ammessi: a) i licenziati dal corso inferiore della scuola; b) i licenziati dal primo biennio dei RR. Istituti di Belle arti; c) i licenziati dalle scuole inferiori d'arte applicata all'industria e di disegno industriale dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio. E con esame complementare: a) i licenziati dalla scuola tecnica serale per gli operai di Palermo; b) i licenziati dalle scuole inferiori di arti e mestieri e dalle scuole inferiori di commercio, dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio; c) i licenziati dalle scuole tecniche; d) i giovani forniti del certificato di promozione dalla 3ª alla 4ª classe ginnasiale; e) i licenziati dalle scuole di disegno italiane all'estero; f) i licenziati da scuole estere di disegno. Possono essere ammessi al corso magistrale soltanto i licenziati del corso superiore. È permesso il passaggio alla scuola di alunni regolarmente inscritti ad altra scuola di ugual grado e natura dipendente dal Ministero. Non sono ammessi uditori nè praticanti a nessuno dei corsi. Per passare da una classe all'altra è obbligatorio l'esame di promozione.
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