Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 12 ago 1908
Potranno essere aggiunti alla scuola nuovi insegnamenti obbligatori, altri corsi ed altre sezioni, officine e laboratori, con decreto Ministeriale, sentita la Giunta di vigilanza e previo accordo cogli enti contribuenti per quanto riguarda la spesa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-17;270#art-5