Art. 24

Art. 24

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In vigore dal 12 ago 1908
Nel caso di scioglimento previsto dall'articolo precedente, si provvederà alla destinazione di quanto appartiene alla scuola soppressa, a vantaggio di altro istituto scolastico della città, previo accordo fra i vari enti contribuenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-17;270#art-24