Art. 21
21 / 26In vigore dal 12 ago 1908
Il servizio di cassa della scuola sarà fatto da un Istituto di credito locale all'uopo designato dalla Giunta di vigilanza. A questo Istituto saranno direttamente versati dagli enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-17;270#art-21