Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 12 ago 1908
Al mantenimento annuo della scuola concorrono: il Ministero di agricoltura, industria e commercio con L. 22,000; la provincia di Palermo con L. 4000 fino all'anno 1910, con L. 10,000 a cominciare dal 1911; il comune di Palermo con L. 5000; la Camera di commercio di Palermo con L. 2000. Il Ministero di agricoltura, industria e commercio concede inoltre fino all'esercizio 1909-910 un contributo annuo di L. 3000 per le spese di fondazione. Tale somma dall'esercizio 1910-911 in poi andrà in aumento del contributo ministeriale, che raggiungerà così le L. 25,000. I contributi di cui sopra continueranno ad esser pagati proporzionalmente dai singoli enti in caso di scioglimento della scuola, nella misura e per il tempo necessari per adempiere agli obblighi derivanti dalla gestione e dal funzionamento dell'Istituto disciolto. Il comune di Palermo fornisce gratuitamente i locali per la scuola, per i laboratori e per le officine e provvede alla loro manutenzione, all'illuminazione, al riscaldamento ed alla fornitura dell'acqua. Sono destinati al mantenimento della scuola anche i proventi delle tasse scolastiche ed altri diversi, come pure gli assegni che fossero concessi da altri enti o da privati.
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