Art. 17

Art. 17

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In vigore dal 12 ago 1908
Il direttore, i professori ed i capi di officina e di laboratorio che hanno il grado di ordinari e insegnano nei corsi diurni sono ammessi a fruire del trattamento di riposo stabilito a favore degli insegnanti delle scuole industriali e commerciali. Il personale amministrativo con nomina stabile gode dello stesso trattamento. Il personale inserviente sarà assicurato alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai per tutto il tempo durante il quale il detto personale rimarrà in servizio. Il Ministero e la scuola contribuiranno al trattamento di riposo ed alle assicurazioni di cui nel presente articolo con una quota annuale; che sarà determinata dal regolamento, il quale stabilirà altresì le ritenute a carico del personale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-05-17;270#art-17