Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 29 mag 1908
Per compiere gli atti della espropriazione, e per la esecuzione dei lavori di recinzione delle aree da espropriarsi, è accordato il termine di un anno, con decorrenza dalla data del presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 aprile 1908. VITTORIO EMANUELE. Rava. Visto, Il guardasigilli: Orlando.
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