Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 2 mag 1908
È data facoltà al Municipio di istituire un convitto nel quale siano accolti, contro pagamento di modica retta, giovanetti che intendono frequentare la R. scuola d'arti e mestieri. Il regolamento del convitto deliberato dal Consiglio comunale, sentita la Giunta di vigilanza della R. scuola, sarà approvato con decreto del ministro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-03-05;106#art-7