Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 2 mag 1908
La scuola è diurna con corsi serali e festivi. L'anno scolastico comincia nel mese di ottobre e termina alla fine di luglio. Ma i laboratori e le officine rimarranno aperti ed in esercizio anche nei mesi di agosto e di settembre. Il corso diurno dura tre anni; alla fine del quale è rilasciato ai giovani licenziati un diploma professionale equivalente, per tutti gli effetti di legge, ai diplomi di licenza conferiti da scuole di egual grado ed apre l'adito all'ammissione senza esami nel R. istituto nazionale industriale di Fermo (corso normale) ed in altri equivalenti al medesimo designati dal Ministero. Il corso serale e festivo è annuale e può essere frequentato soltanto da adulti, che siano già occupati come operai.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-03-05;106#art-4