Art. 17
17 / 25In vigore dal 2 mag 1908
Il direttore, i professori ed i capi di officina e di laboratorio ed il personale amministrativo con nomina stabile saranno ammessi a fruire del trattamento di riposo, nei casi e con le norme stabiliti per gli insegnanti delle scuole industriali e commerciali.
Il personale inserviente sarà inscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai per tutto il tempo durante il quale rimarrà in servizio.
Il Ministero e la scuola contribuiscono al trattamento di riposo ed alle assicurazioni di cui sopra con una quota annuale, giusta analoga convenzione con la Cassa nazionale di previdenza. Nella convenzione stessa sarà stabilita la misura della ritenuta da farsi sugli stipendi del personale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-03-05;106#art-17