Art. 10
10 / 25In vigore dal 2 mag 1908
La Giunta di vigilanza si aduna almeno una volta al mese.
Si aduna inoltre in seguito a convocazione del presidente tutte le volte che il bisogno lo richieda e dietro domanda di almeno due componenti. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la metà più uno dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
Decadono dal loro ufficio quei componenti della Giunta che non intervengono alle adunanze di essa per tre mesi consecutivi, senza giustificati motivi.
La decadenza è dichiarata dal Ministero. Il presidente della Giunta ne dà comunicazione all'ente rappresentato per i provvedimenti occorrenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-03-05;106#art-10