Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 12 ago 1908
Il ministro sceglie il presidente fra i componenti della Giunta, questa elegge nel suo seno il vice presidente ed il segretario. Il presidente rappresenta la scuola e provvede alla esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-16;269#art-9