Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 12 ago 1908
La scuola è serale o domenicale; ma possono esservi istituiti corsi diurni su proposta della Giunta di vigilanza, approvati dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio. L'anno scolastico comincia col 1° di ottobre e termina col 30 giugno.
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