Art. 4
4 / 21In vigore dal 12 ago 1908
La scuola è serale o domenicale; ma possono esservi istituiti corsi diurni su proposta della Giunta di vigilanza, approvati dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio.
L'anno scolastico comincia col 1° di ottobre e termina col 30 giugno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-16;269#art-4