Art. 3

Art. 3

3 / 21
In vigore dal 12 ago 1908
Sono pure destinati al mantenimento della scuola gli assegni che fossero concessi da altri enti, e da privati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-16;269#art-3