Art. 21

Art. 21

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In vigore dal 12 ago 1908
Il Ministero potrà derogare dalle norme stabilite al primo comma dell' per gli insegnanti, i capi officina e inservienti attualmente in ufficio. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 febbraio 1908. VITTORIO EMANUELE. F. Cocco - Ortu. Visto, il guardasigilli: Orlando.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-16;269#art-21