Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 12 ago 1908
Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono gli enti che ne furono i fondatori, cioè: il Ministero di agricoltura, industria e commercio con L. 6000; la provincia di Arezzo, id. L. 532.94; il comune di Arezzo, id. L. 1302.73; la Camera di commercio di Arezzo, id. L. 864.56; la Fraternità dei laici di Arezzo, id. L. 532.94; la Società di mutuo soccorso fra gli operai e le operaie di Arezzo, id. L. 236.83; che sommano a L. 9470.00. Il comune di Arezzo fornisce inoltre gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola e provvede nello stesso modo alla loro manutenzione.
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