Art. 2
2 / 21In vigore dal 12 ago 1908
Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono gli enti che ne furono i fondatori, cioè:
il Ministero di agricoltura, industria e commercio con L. 6000;
la provincia di Arezzo, id. L. 532.94;
il comune di Arezzo, id. L. 1302.73;
la Camera di commercio di Arezzo, id. L. 864.56;
la Fraternità dei laici di Arezzo, id. L. 532.94;
la Società di mutuo soccorso fra gli operai e le operaie di Arezzo, id. L. 236.83;
che sommano a L. 9470.00.
Il comune di Arezzo fornisce inoltre gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola e provvede nello stesso modo alla loro manutenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-16;269#art-2