Art. 18

Art. 18

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In vigore dal 12 ago 1908
Il servizio di cassa sarà fatto da un solido istituto di credito locale, all'uopo designato dalla Giunta di vigilanza. A questo istituto saranno direttamente versati dagli enti i contributi annui e gli assegni eventuali a favore della scuola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-16;269#art-18