Art. 16

Art. 16

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In vigore dal 12 ago 1908
Il direttore coadiuva il presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza e nell'amministrazione della scuola, cura, sotto la sua responsabilità, che siano tenuti regolarmente i registri contabili in conformità delle disposizioni del regolamento; provvede all'andamento didattico e disciplinare della scuola, delle officine e dei laboratori, all'osservanza dei regolamenti; propone i provvedimenti che reputa utili e provvede, d'accordo col presidente della Giunta, alla supplenza degli insegnanti e del personale delle officine in caso di brevi assenze. Nei casi di assenze prolungate ne informa il Ministero per gli opportuni provvedimenti. Il direttore riferisce al Ministero, periodicamente, su tutto quanto concerne l'andamento didattico e disciplinare della scuola, ed inoltre alla Giunta di vigilanza, ad ogni adunanza di essa sull'andamento della scuola e sui provvedimenti adottati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-16;269#art-16