Art. 25
25 / 26In vigore dal 6 mag 1908
Il presente statuto potrà essere modificato con decreto Reale, sopra proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio sentito il parere della Giunta di vigilanza della scuola.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-13;97#art-25