Art. 21
21 / 26In vigore dal 6 mag 1908
Il servizio di cassa sarà fatto da un Istituto locale di credito all'uopo designato dalla Giunta di vigilanza. A questo Istituto saranno direttamente versati dagli enti i contributi e gli assegni eventuali a favore della scuola.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-13;97#art-21